Il bollo auto è una tassa Regionale e di conseguenza ogni regione ha potere di creare la propria legislazione ad hoc, creando quindi una differenza di disciplina più o meno marcata da regione a Regione.
Essa deve essere corrisposta alla regione di residenza dell’intestatario del veicolo cosi come risulta dai documenti di proprietà.
Può variare la tariffa della tassa da regione a regione, possono variare le scadenze ma di fatto la disciplina di base rimane molto simile, termini di pagamento, modalità di pagamento, rimborsi ed esenzioni. Ad esempio abbiamo scritto in altro articolo delle recenti modifiche apportate dalla legge di stabilità del 2015, legge che ha eliminato la storicità dei veicoli tra 20 e 30 anni di vita, legge che tuttavia non è stata recepita per intero da tutte le regioni e ciò ha procurato non poca confusione sull’argomento.
Altro aspetto della normativa regionale sulla tassa automobilistica è la possibilità o meno di ottenere il rimborso della tassa automobilistica per i mesi non goduti a seguiti di furto del veicolo, demolizione dello stesso o radiazione per esportazione.
Ebbene esiste in materia la confuzione più totale.
Di base tale rimborso non è concesso, ma con varie eccezioni.
E non è del tutto privo di fondamento il disappunto dei cittadini che si vedono costretti a pagare 12 mesi di tassa automobilistica quando magari ne hanno usufruito solo per 1, 2 o comunque pochi mesi. Tale disappunto lievita poi quando l’automobilista scopre che alcune regioni concedono tale tipo di rimborso mentre quella presso cui si ha la residenza no.
Ma andiamo ad analizzare la situazione.
La normativa di base prevede che il bollo auto spetti a chi è proprietario del veicolo l’ultimo giorno utile per il pagamento (il mese successivo alla scadenza indicata sul bollo). Quindi per un veicolo il cui bollo rechi scadenza, ad esempio, 31 agosto 2014 è obbligato al pagamento per 12 mesi colui che ne risulti proprietario il 30 settembre 2014. Cio significa che se, utilizzando sempre l’esempio appena proposto, il veicolo in questione viene rubato, demolito o radiato per l’esportazione il 1 ottobre 2014 il proprietario del veicolo è comunque tenuto al pagamento della tassa autobilistica fino al 31 agosto 2015, e questo anche, come nel caso in esempio, per un solo giorno di “godimento” del bene tassato, il veicolo.
E’ evidente che sia a livello di morale che di logica il disappunto dei cittadini non è privo di fondamento, anzi, e come detto tale disappunto cresce ancora quando si scopre che magari la regione confinante ha analizzato la questione e deciso di rendere possibili i rimborsi del bollo non goduto.
Al momento quindi, nelle more dell’intervento del legislatore, non ci rimane che analizzare la situazione regione per regione in modo da fare un po di chiarezza sull’argomento.
Valle d’Aosta
Non è previsto rimborso per i casi in esame.
Piemonte
Gli unici due casi previsti dall’articolo 3 della legge regionale 23/2003, così come specificato dalla circolare del Presidente della Giunta Regionale 26 luglio 2004 n. 3/BLI, in cui è possibile richiedere la restituzione parziale della tassa automobilistica riguardano i casi di perdita di possesso del veicolo per il quale vi sia una tassa automobilistica regolarmente versata ed in corso di validità per:
- furto
- rottamazione.
In tali casi il contribuente può chiedere il rimborso , ovvero la compensazione su una nuova targa, di quota parte del pagamento eseguito per il veicolo oggetto di furto o rottamazione, purché il periodo per il quale il contribuente non ha goduto del possesso del veicolo (il periodo, cioè, che intercorre tra la data in cui si sono verificati il furto o la rottamazione e quella di fine validità della tassa pagata) sia pari ad almeno un quadrimestre.
La compensazione o il rimborso sono riconosciuti in misura proporzionale al numero di mesi interi successivi a quello in cui si è verificato l’evento interruttivo del possesso.
Se, ad esempio, un’autovettura la cui tassa sia stata regolarmente pagata entro il mese di gennaio dell’anno 2004, con scadenza a dicembre del medesimo anno 2004, viene rottamata nel mese di marzo dello stesso anno, la compensazione o il rimborso dovranno essere riconosciuti per tutto il periodo, calcolato in mesi interi, che va da aprile (mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento interruttivo) a dicembre (ultimo mese di validità della tassa pagata) del 2004, vale a dire per nove mesi.
Lombardia
A decorrere dal 1° gennaio 2004 nei seguenti casi:
a) perdita di possesso per furto, previa annotazione al PRA;
b) demolizione, certificata ai sensi dell’art.46 del D. Leg.vo 5/2/1997 n.22 (Decreto Ronchi) e successive modificazioni e integrazioni;
è riconosciuto il diritto al rimborso della tassa automobilistica per i mesi di mancato godimento del veicolo, purché l’evento non si sia verificato nell’ultimo mese del periodo di imposta.
Il rimborso della tassa automobilistica deve essere calcolato in dodicesimi, a decorrere dal mese in cui si è verificato l’evento.
Se la data dell’evento (furto o consegna del veicolo) ricade entro il termine ultimo per pagare il bollo (compresi slittamenti), le tasse non sono dovute o, se versate, danno luogo al totale rimborso, a condizione che le relative pratiche vengano presentate al PRA.
Nel caso di esportazione all’estero, previa annotazione al PRA della relativa pratica, è riconosciuto l’esonero dal pagamento dell’intero periodo oppure il rimborso totale dell’importo già corrisposto, esclusivamente nel caso in cui sia l’evento, sia la presentazione al PRA della relativa pratica ricadano entro il termine utile di pagamento della tassa.
Provincia autonoma di Trento
Dal 1° gennaio 2013, inoltre, ai sensi della L.P. 18 del 27/12/2011 è riconosciuto il rimborso di un pagamento parzialmente non più dovuto in seguito a rottamazione, esportazione, perdita di possesso per furto. I mesi rimborsabili sono quelli a decorrere dal mese successivo all’evento fino alla scadenza della tassa, purché pari o superiori a quattro. Gli eventi devono essere obbligatoriamente trascritti al PRA.
Sulla domanda di romborso devono essere riportati nome, cognome, residenza, codice fiscale (o partita IVA) e numero di telefono del richiedente; inoltre devono essere indicate anche le modalità con cui si vuole ricevere il rimborso (c/c postale, bancario ABI e CAB, assegno circolare non trasferibile con spese a carico del destinatario).
N.B. Il rimborso deve essere richiesto entro 3 anni solari successivi a quello del versamento e non si procede al rimborso di somme pari o inferiori ad Euro 30,00.
Provincia autonoma di Bolzano
Con decreto del Presidente della Provincia n. 37 del 25/08/2009 (pubblicato nel BUR n. 40 del 29/09/2009), con decorrenza 30 Settembre 2009 è stato modificato il regolamento per la disciplina della tassa automobilistica provinciale. Importanti novità riguardano i rimborsi.
Condizioni per chiedere il rimborso
Il rimborso della tassa automobilistica deve essere chiesto entro 3 anni solari successivi a quello del versamento e per i seguenti casi:
- Se è stato effettuato un pagamento doppio (riferito allo stesso periodo tributario);
- Se è stato effettuato un pagamento eccessivo (ad es. corresponsione del tributo per un numero di kw superiore al dovuto);
- Se è stato effettuato un pagamento che non era dovuto (ad es. il veicolo è stato rubato, è stata effettuata una vendita in data antecedente all’inizio del periodo tributario o il veicolo è stato demolito).
- Pagamento parzialmente non più dovuto in seguito a rottamazione, esportazione, perdita di possesso per furto. I mesi successivi ad uno di questi eventi fino alla scadenza della tassa devono essere almeno quattro.
Friuli Venezia Giulia
Non è previsto rimborso per i casi in esame.
Veneto
In caso di rottamazione intervenuta dopo il 1° gennaio 2009, è possibile richiedere il rimborso della quota parte di tassa già regolarmente versata o la compensazione sulla tassa da versare per la nuova proprietà di un veicolo. Ciò a condizione che il contribuente non abbia goduto del possesso del veicolo per almeno un quadrimestre. Così, ad esempio, se il bollo scade a dicembre del 2009 e la rottamazione interviene nel giugno del 2009, il contribuente potrà richiedere la restituzione di quanto versato da luglio a dicembre, conteggiando solo i mesi interi. Così si ottiene un rimborso o una compensazione proporzionale al numero di mesi di mancato possesso del veicolo di proprietà.
Diversamente, se la radiazione avviene per esportazione all’estero durante un anno d’imposta già coperto da pagamento, la tassa resta dovuta per l’intero anno. In quest’ipotesi non è ammesso alcun frazionamento nel pagamento del bollo. Esempio: veicolo con scadenza del bollo ad agosto 2010, validità dodici mesi, viene radiato nel febbraio del 2010, la tassa automobilistica per il periodo settembre 2009-agosto 2010 resta dovuta per l’intero.
Liguria
Non è previsto rimborso per i casi in esame.
Emilia romagna
Non è previsto rimborso per i casi in esame.
Toscana
Non è previsto rimborso per i casi in esame.
Marche
Non è previsto rimborso per i casi in esame
Umbria
Non è previsto rimborso per i casi in esame
Abruzzo
Non è previsto rimborso per i casi in esame
Lazio
Non è previsto rimborso per i casi in esame
Molise
Non è previsto rimborso per i casi in esame
Campania
Non è previsto rimborso per i casi in esame
Puglia
Non è previsto rimborso per i casi in esame
Basilicata
Non è previsto rimborso per i casi in esame
Calabria
Non è previsto rimborso per i casi in esame
Sicilia
Non è previsto rimborso per i casi in esame
Sardegna
Non è previsto rimborso per i casi in esame
Per maggiori informazioni visita la sezione del sito dedicata al bollo auto.
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