Patente scaduta da più anni. Cosa fare?

Patente scaduta

Una delle domande che più spesso ci vengono fatte dai cittadini che si recano presso la nostra Delegazione Aci di Roma è: Ho la patente scaduta da tot anni, posso rinnovarla?

Abbiamo l’esigenza quindi di analizzare la questione in modo da fornire una risposta esauriente.

La premessa è che non esiste alcun limite temporale entro il quale è necessario rinnovare la patente di guida, esiste tuttavia un termine, individuato in cinque anni dalla scadenza, decorso il quale è disposto dagli uffici della motorizzazione civile il procedimento amministrativo della revisione della patente, ma entriamo nello specifico.

Nel corso del tempo sono intervenute diverse disposizioni da parte della Direzione Generale Motorizzazione civile in merito ai criteri da adottare nei casi di richiesta di conferma di validità di patenti di guida scadute e la circolare del Ministero dei Trasporti n° 24645 del 29/07/2021 ha stabilito finalmente una procedura univoca di rinnovo che non lascia spazio ad interpretazioni soggettive.

Prima di tale circolare la procedura era abbastanza assodata e permetteva all’interessato di concludere la procedura di rinnovo in maniera abbastanza semplice producendo durante l’iter di rinnovo delle dichiarazioni testimoniali di soggetti terzi a conferma che l’interessato aveva continuato a guidare dopo la scadenza della patente, superando quindi l’assunto che esso aveva perso la dimestichezza alla guida, ed evitando quindi il procedimento di revisione disposto qualora la patente di guida sia scaduta da oltre 3 anni.

Nel 2009 infatti il ministero dei trasporti aveva emanato la circolare interpretativa n° 705/2009 nella quale chiariva che:

  • La revisione non va disposta obbligatoriamente ogni qualvolta si sia superato il limite dei tre anni dall’ultimo rinnovo, ma la valutazione va fatta caso per caso tenendo conto delle argomentazioni prospettate dal richiedente circa i motivi del ritardo nella richiesta di conferma.
  • L’eventuale provvedimento di revisione dovrà essere preceduto dalla comunicazione di avviso di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 ex legge n.241/1990
  • In sede di partecipazione procedimentale, il richiedente dovrà dimostrare di non aver perso i requisiti di idoneità tecnica alla guida successivamente alla data di scadenza della patente. A tal fine potranno essere valutate dall’Ufficio dichiarazioni, anche di terzi, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altro elemento ritenuto utile allo scopo, ecc.

Oggi con l’emanazione della citata circolare 24645 del 2021 è stato in primis cambiato il limite temporale entro cui è possibile rinnovare la patente di guida con il procedimento ordinario, elevandolo a CINQUE ANNI, ed è stato stabilito che decorso questo termine è SEMPRE disposta la revisione della patente di guida con obbligo di sottoporsi ad un ESPERIMENTO DI GUIDA, ossia ad una prova pratica di guida tesa ad accertare che l’interessato abbia conservato i requisiti di idoneità tecnica alla guida. La prova di guida è calibrata in base alla categoria di patente posseduta dall’interessato. Nel caso in cui la patente comprenda più categorie la prova di guida si svolgerà secondo le modalità previste per la categoria di patente superiore posseduta.

La durata della prova deve essere:

  • di almeno 15 (quindici) minuti per le patenti delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, BE e
  • di almeno 25 (venticinque) minuti per le altre categorie.

Il candidato può presentarsi all’esame:

  • come privatista (con veicolo non munito di doppi comandi) o
  • come allievo di autoscuola.

In ogni caso, a tutela della sicurezza e incolumità dell’esaminatore e degli altri utenti della strada, il candidato dovrà essere accompagnato da una persona, in qualità di istruttore, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 122 comma 2 del CdS.

Nel caso di esito negativo del conducente nel giorno e nell’ora dell’esperimento di guida, la patente è revocata.

Nel caso di assenza del conducente nel giorno e nell’ora dell’esperimento di guida, la patente di guida è sospesa fino ad esito positivo di ulteriore esperimento di guida.

Se vuoi avere altre informazioni visita la sezione dedicata al rinnovo della patente di guida.

Vienici a trovare nella nostra Delegazione Aci di Roma, in Circonvallazione trionfale 53/d, chiamaci al numero di telefono 06/39743450 oppure compila l’apposito form