In ambito di importazione e di nazionalizzazione di un veicolo di provenienza estera delle problematiche più annose ed ancora irrisolta è quella del GANCIO DI TRAINO, per cui esistono ancora discipline normative diverse tra stati UE ed altri stati UE che complicano notevolmente il riconoscimento del gancio di traino installato sul veicolo estero, anche se installato dall’origine, quindi di serie.
Questa situazione, molto comune, è dovuta a diversi fattori:
- alcuni Paesi stranieri non annotano sulle rispettive Carte di circolazione l’informazione del gancio traino (es. Belgio, Olanda, Francia, ecc.);
- alcuni Paesi stranieri annotano in forma generica la presenza del gancio traino (es. Germania, Polonia, ecc.);
- l’informazione relativa al gancio traino non è quasi mai presente neanche sui COC ossia sul certificato di conformità europea che contiene i dati tecnici completi del mezzo
In Italia la presenza del gancio traino deve essere annotata sulla Carta di circolazione e non può essere annotata in forma generica, ma è necessario che venga effettuata in forma specifica, annotando appunto nelle righe descrittive del libretto, il codice di omologazione del gancio traino installato.
La circolare prot. n. 9716 del 23/03/2023 che ha recentemente disciplinato queste casistiche reca testualmente:
“Se presente, l’annotazione inerente alla possibile presenza del gancio traino sin dall’origine del veicolo può essere riportata laddove sui documenti esteri ne sia indicata l’omologazione, inserendo la dicitura: “Il veicolo può essere dotato di gancio traino sin dall’origine. Ogni installazione successiva è soggetta ad aggiornamento”, oltre allo specifico codice di omologazione.
Laddove sui documenti esteri sia invece indicata la potenziale presenza di gancio traino dall’origine, senza alcuna omologazione, sarà cura dell’intestatario del veicolo richiedere alla Casa costruttrice specifica attestazione che ne dimostri sia la presenza in origine sia la omologazione”
Tale dichiarazione dovrà contenere:
- la presenza del gancio traino sin dall’origine
- il codice di omologazione del gancio traino
- il Telaio del veicolo cui si riferisce la dichiarazione stessa
Tuttavia, la norma si scontra con la prassi delle case automobilistiche stanziate in Italia per cui tale dichiarazione viene emessa solo per veicoli con targa italiana, quindi già immatricolati, di conseguenza è necessario prima immatricolare il mezzo senza l’indicazione del gancio di traino per poi richiedere alla casa madre la dichiarazione di presenza ab origine del gancio. Ottenuta tale dichiarazione è necessario far aggiornare il Documento Unico con la presenza del gancio di traino indentificato tramite omologazione.
La citata circolare 9716 non prende però ad esame il caso del gancio di traino montato successivamente all’immatricolazione all’estero con un’operazione detta di after-market, in tale situazione se il gancio non viene annotato correttamente sui documenti esteri, con indicazione anche dell’omologazione dello stesso, l’unica possibilità per l’interessato per il riconoscimento del gancio di traino è quella di immatricolare senza tale indicazione, poi rivolgersi ad un installatore di ganci di traino per valutare la possibilità di messa in regola del gancio di traino montato o la necessità di sostituzione.
Per quanto indicato gli unici GANCI DI TRAINO che possono essere annotati sul Documento Unico Italiano emesso a seguito della nazionalizzazione sono quelli di provenienza tedesca e che riportano sul libretto di circolazione TEIL I anche il codice di omologazione del gancio di traino.
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