Danni causati da “ruota vagante” in autostrada: ne risponde il gestore.

Danni causati da

Prendete due autoarticolati che provengono da direzioni opposte. Prendete un pneumatico di TIR al centro della carreggiata. Prendete due ricorrenti che dichiarano entrambi di aver urtato con il medesimo pneumatico. Metteteci la polizia stradale intervenuta sul posto che trova il pneumatico posizionato al margine della carreggiata, un dipendente della società che gestisce l’autostrada che dichiara che l’ostacolo, a seguito si segnalazione, era stato prontamente rimosso, e due automobilisti che dicono di esserci andati contro.

La Corte di Cassazione, III sez. civile, con sentenza n.783/2013 ha annullando il verdetto assolutorio ottenuto dal gestore delle autostrade in appello, cassando la società gestore di non aver dimostrato di aver posto in essere tutte le cautele necessarie per evitare il sinistro. I giudici hanno richiamato l’applicabilità dell’art.2051 c.c. sulla responsabilità da custodia, che impone chiaramente al custode di provare in caso di danno che esso è stato provocato dl caso fortuito o di aver comunque adottato le cautele atte ad evitare il danno.

L’onere della prova è ribaltato, e sarà quindi il custode a doversi discolpare e non il danneggiato a dover provare. La corte ha censurato le argomentazioni del giudice di appello dove evidenziavano una grande lacunosità della ricostruzione dei conducenti, ed ha cassato il gestore della strada per non ha provato in maniera certa quando e come ha rimosso l’ostacolo dalla carreggiata. I giudici ribadiscono quindi il comune orientamento sul fatto che gravi sul custode una responsabilità quasi oggettiva riguardo al bene che si custodisce.

Per approfondire l’argomento visita la nostra sezione dedicata all’infortunistica stradale, oppure visita il sito www.incidente-stradale.it